Statuto

Si pubblica di seguito il testo integrale dello Statuto della nostra associazione, così come approvato dall’assemblea straordinaria dei soci in data 15 ottobre 2020 in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. “Codice del Terzo Settore”).

ART. 1

Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato:

<< GRUPPO ALVESE A.P.S. >>,

assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’acronimo APS o la locuzione “associazione di promozione sociale” o potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L’associazione ha sede legale in via Centro Alvese n. 11 nel Comune di Nogarole Vicentino, frazione di Alvese.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

Finalità e Attività

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel rispetto della normativa vigente, l’associazione si propone di:

  1. riunire in associazione tutti coloro che hanno a cuore Alvese, frazione del Comune di Nogarole Vicentino, comunità parrocchiale intitolata a San Giuseppe e sede dell’Eremo della Pace;
  2. operare fattivamente per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo sociale, culturale, spirituale, economico e anche turistico di Alvese e del territorio in cui si trova;
  3. promuovere e salvaguardare il territorio, le tradizioni, la storia e i valori propri di questa comunità;
  4. nel più ampio spirito di solidarietà umana e universale, provvedere all’aiuto dei bisognosi e di chi versa in stato di difficoltà materiale e spirituale, ovunque si trovi nel mondo.

Le attività che l’associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono le seguenti, individuate tra quelle previste nell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017:

  • lett. a) – interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • lett. f) – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  • lett. i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • lett. k) – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • lett. q) – alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  • lett. u) – beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

  • promuovere e organizzare iniziative (sagre, convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre ecc.) volte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale e che servano ad attirare e a rendere più gradito il soggiorno di turisti, pellegrini e cittadini;
  • possibilità di realizzare le finalità anzidette anche attraverso la gestione di punti di ristoro fissi od occasionali, sia all’interno del territorio comunale che fuori dallo stesso, anche con possibilità di preparazione, vendita e somministrazione di alimenti, bevande e prodotti tipici locali;
  • aprire e gestire circoli per i soci, anche con preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, come già in uso nel circolo bar e pizzeria in via Centro Alvese n. 13;
  • provvedere alla conservazione, al miglioramento estetico e al recupero funzionale delle infrastrutture, dei fabbricati e degli immobili presenti nella frazione di Alvese o nella zona, siano essi di proprietà della Parrocchia o del Comune o di privati, al fine di destinarli a un utilizzo socialmente rilevante per la comunità;
  • sostenere la Parrocchia di Alvese e l’Eremo della Pace nello svolgimento delle proprie funzioni, nei limiti delle possibilità dell’associazione;
  • sensibilizzare le autorità competenti sui problemi e le esigenze che riguardano il territorio, i servizi e la popolazione locale;
  • raccolta fondi, in iniziative autonome oppure in occasione degli eventi e manifestazioni di cui sopra, da destinare in beneficenza, in favore di persone svantaggiate o socialmente disagiate, nonché promuovere e sviluppare attività o iniziative nel settore sociale, del volontariato e della solidarietà;
  • destinare parte delle risorse a disposizione dell’associazione per sostenere attività missionarie, realtà di beneficenza e/o associazioni senza scopo di lucro di cui si condividono le finalità;
  • svolgere attività di accoglienza (anche alberghiera o extra-alberghiera) ed informazione turistica nel rispetto della normativa vigente;
  • adempiere a funzioni demandate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

Ammissione

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono tre categorie di soci:

  • ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo;
  • sostenitori: sono colore che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
  • benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’associazione.

Tutti gli associati possono prestare la propria opera volontaria e gratuita in favore dell’associazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee;
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
  • votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

 e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

ART. 8

Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro (neanche indiretti) ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

Per il perseguimento delle attività di cui all’art. 5 l’associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario, libero e gratuito, dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste ed al perseguimento delle finalità associative, l’associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta percento del numero degli associati.  

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato. L’esclusione deve essere ratificata dall’Assemblea.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

Gli organi sociali

Sono organi dell’associazione:

  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio direttivo;
  • Presidente;
  • Organo di controllo, nominato qualora ne ricorrano i presupposti di legge; svolgerà altresì l’attività di revisione legale qualora ne ricorrano i presupposti di legge.

ART. 11

L’Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per delega sino ad un massimo di tre associati; il numero massimo di deleghe che ciascun associato può portare sale a cinque qualora l’associazione superi i cinquecento iscritti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e/o altri mezzi idonei a portare a conoscenza della convocazione, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione, o pubblicata sul sito internet della stessa.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È “straordinaria” quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È “ordinaria” in tutti gli altri casi.

ART.12

Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • ratifica la delibera del Consiglio direttivo sull’esclusione di un associato;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti e rappresentati per delega, e sono espresse con voto palese tranne per le delibere riguardanti le persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri dispari non inferiore a 5 e non superiore a 17 unità, eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limite di mandati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione;
  • attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  • fissa la quota di iscrizione annuale;
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  • predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
  • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell’associazione è il Presidente del Consiglio direttivo.

ART. 16

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo.

Qualora l’associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento, ai sensi del secondo comma dell’articolo 25 del D. Lgs. 117/2017, il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti. In questo caso, prima del termine dei lavori dell’Assemblea che elegge il Consiglio direttivo, il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti fissa la data della prima riunione del Consiglio direttivo, che dovrà riunirsi entro i successivi 10 giorni con il compito di eleggere il Presidente.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

Organo di controllo

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’Organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18

Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

ART. 19

Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts.
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

I beni

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23

Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

Convenzioni

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 25

Personale retribuito

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 26

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

Responsabilità dell’associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 28

Assicurazione dell’associazione

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 29

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 31

Norma transitoria

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
  2. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.